Sulla traduzione asseverata si applica, di norma, l’imposta di bollo: una marca da 16 € ogni 4 facciate (salvo diversa indicazione del Tribunale). Esistono però alcuni usi esenti per legge. Capire se il tuo caso rientra evita di pagare più del dovuto — ma attenzione: l’esenzione dipende dall’uso dichiarato e dalla prassi del singolo Tribunale.
I casi di esenzione più frequenti
Tra gli usi che la normativa considera tipicamente esenti rientrano, ad esempio:
- Iscrizione scolastica dei figli e pratiche connesse all’istruzione;
- Separazione e divorzio (procedimenti di famiglia);
- Adozioni e procedimenti minorili;
- Assunzioni e pratiche presso enti pubblici, in determinate condizioni.
In questi casi, la marca da bollo può non essere richiesta. La domanda di esenzione si fonda sull’uso specifico del documento, che va indicato correttamente al momento dell’asseverazione.
Perché “dipende”
Due elementi rendono la materia meno automatica di quanto sembri:
- L’uso concreto del documento. La stessa traduzione può essere esente per un uso (es. scuola) e soggetta a bollo per un altro.
- La prassi del Tribunale. Le cancellerie possono richiedere riferimenti normativi diversi o documentazione a supporto.
Per questo, prima di procedere, verifichiamo insieme il tuo caso: ti diciamo se l’esenzione è applicabile e come va indicata, così la pratica non viene respinta allo sportello.
In sintesi
L’esenzione dal bollo è una possibilità reale in diversi casi familiari, scolastici e di rapporto con la PA, ma non è mai “automatica”. La regola pratica è semplice: indica sempre l’uso a cui è destinata la traduzione e lascia che sia chi assevera a inquadrare il regime corretto.
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